Pos. 3   Prot. n. 68 .11.09  



Oggetto: CIAPI. Applicabilità normativa concernente enti pubblici e società partecipate.



ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO DELLA PREVIDENZA SOCIALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE
Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale
Servizio IV
Ufficio Controllo CIAPI

Palermo


E .p.c. UFFICIO DI GABINETTO DELL'ON. LE
ASSESSORE DEL LAVORO, DELLA
PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

Palermo

1. Con la nota n. 262 del 21 aprile 2009 codesta Agenzia sottopone allo Scrivente Ufficio il quesito posto dal CIAPI di Palermo circa l'applicabilità allo stesso ente "delle normative dettate per gli enti pubblici o per le società partecipate".
Rappresenta codesta Agenzia che tale problematica tra origine dalla nota assessoriale prot. n. 2729/GAB del 16 dicembre 2008 in merito all'adozione del " Regolamento interno per il conferimento degli incarichi" ed in particolare dall'art. 4 che prevede la costituzione di una commissione ai sensi dell'art. 35 comma 3 del D.Lgs n. 165/2001 nonché dalla Delibera di Giunta n. 221 del 30.09.2008 avente ad oggetto " Società partecipate della regione siciliana ed enti sottoposti a controllo e vigilanza- Divieto assunzioni personale".
Rileva ancora l'Agenzia che i CIAPI, sebbene assumano la forma giuridica delle associazioni private senza scopo di lucro, sono riconosciuti come enti strumentali della regione siciliana subentrata alla Cassa per il Mezzogiorno, e che gli organi di amministrazione e di controllo sono di nomina regionale trattandosi di organismi a totale partecipazione pubblica soggetti al sistema della tesoreria unica regionale ed alla vigilanza e al controllo della regione.
Con riferimento alla Delibera di Giunta n. 221 / 2008 sopra citata viene segnalato da codesta Agenzia che il legislatore regionale è intervenuto con l'art. 1 comma 10 della l.r. 29 dicembre 2008 n. n. 25 vietando alle amministrazioni regionali, enti, aziende, agenzie, consorzi, esclusi quelli costituiti unicamente tra enti locali, organismi ed enti regionali comunque denominati, che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della Regione, di procedere ad assunzioni di nuovo personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.
Viene quindi chiesto un parere " in merito all'applicazione o meno ai CIAPI dell'Isola della normativa destinata agli enti pubblici e/o alle società partecipate, anche con riferimento ai diversi provvedimenti normativi che il legislatore prevede per le società a partecipazione pubblica, ai fini della legittimità dei c.d. "affidamenti in house" nei contratti e nelle obbligazioni della pubblica amministrazione".


2. Sulla questione prospettata si osserva quanto segue.
Come già rilevato nei propri precedenti pareri (Prot. n. 13542.186.06.11 e prot. n. 7592.98.08.11 resi a codesto Assessorato), i Centri interaziendali di addestramento professionale per l'industria (C.I.A.P.I.) furono costituiti su iniziativa della Cassa per il Mezzogiorno, giusta la possibilità prevista dall'art.20, ultimo comma, della legge 26 giugno 1965, n.717 (e, successivamente, dall'art.131, comma quinto, del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con il D.P.R. 30 giugno 1967, n.1523) per la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento dei lavoratori e dei quadri direttivi e intermedi aziendali e per il successivo assorbimento dei soggetti addestrati nelle attività produttive e nelle aziende che partecipavano alla gestione.
Successivamente, in attuazione dell'art.4, l. 6 ottobre 1971, n.853, per il quale gli interventi straordinari della Cassa per il Mezzogiorno, relativi alle materie di competenza regionale debbono essere realizzati dalle Regioni, il CIPE, con deliberazione 12 dicembre 1972, ha stabilito di trasferire, entro il 31 luglio dello stesso anno, i C.I.A.P.I. alle Regioni meridionali, che sarebbero subentrate alla Cassa per il Mezzogiorno in tutte le funzioni amministrative da questa esercitate, nonché nella proprietà dei beni mobili ed immobili dei Centri stessi.
Con la legge regionale 6 marzo 1976, n.25, recante "Disposizioni per i centri interaziendali per l'addestramento professionale nell'industria", a decorrere dal 1 gennaio 1976, la Regione siciliana è subentrata alla Cassa per il Mezzogiorno "negli interventi a favore dei centri interaziendali per l'addestramento professionale nell'industria aventi sede nell'isola" (art.1, l.r. cit.). La predetta legge ha trasferito la proprietà dei beni mobili ed immobili che la Cassa aveva concesso in uso gratuito ai centri alla Regione (art.2) ed ha disciplinato gli organi dei centri (artt. 4 e 5).
Ora, sintetizzando quanto già espresso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie con parere trasmesso alla Regione il 13 maggio 2002 (nota prot. 5044) i Centri interaziendali per l'addestramento professionale nell'industria, esistenti in Sicilia, ancorchè assumano la forma giuridica delle associazioni privatistiche senza scopo di lucro (Cass., SS.UU., sent. 5537 del 1983), sono enti strumentali della Regione siciliana (subentrata alla Cassa del mezzogiorno: l.r. 6 marzo 1976, n. 25) i cui organi, sia di amministrazione che di controllo sono di nomina regionale (l.r. 6 marzo 1976, n. 25) e la cui finanza è essenzialmente di derivazione regionale (l.r. 1 agosto 1977, n. 78, l.r. 18 agosto 1978, n. 48 e l.r. 8 novembre 1988, n. 35).
Invero come rilevato nel parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 5044/2002 allegato alla presente richiesta di consultazione " la circostanza che si tratti di soggetti privati non confligge con la natura di enti strumentali della regione" .
Ciò posto, la peculiare natura giuridica degli enti in parola esclude che possano ritenersi applicabili, in via generale, le disposizioni che riguardano gli enti pubblici e/o alle società partecipate ed impone, conseguentemente, una valutazione caso per caso delle disposizioni che possono ritenersi estensibili a tali enti.
In particolare, ad avviso dello Scrivente, devono ritenersi applicabili ai CIAPI sia la Delibera di Giunta n. 221 del 30 settembre 2008 che l'art. 1 comma 10 della l.r. 29.12.2008, n. 25.
La Delibera di Giunta n. 221/ 2008 citata in premessa ribadisce il divieto di procedere ad assunzione di personale nonchè di bandire concorsi per gli enti sottoposti a controllo e vigilanza della regione nonché per le società da essa partecipate. Ed invero poiché la finalità del citato provvedimento è quella del contenimento della spesa pubblica è di tutta evidenza che essa riguardi tutti gli enti la cui finanza è di derivazione regionale
Analoga ratio è sottesa all'intervento normativo regionale che con l'art. 1 comma 10 della l.r. 29.12.2008, n. 25 fa divieto alle Amministrazioni regionali nonchè agli organismi ed enti regionali comunque denominati, che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della Regione, di procedere ad assunzioni di nuovo personale. Ora ad avviso dello Scrivente il CIAPI rientra nel novero degli enti regionali comunque denominati, che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della Regione, e, conseguentemente, la suddetta disposizione deve ritenersi ad esso applicabile.
Per quanto concerne gli affidamenti "in house" non può che ribadirsi quanto già rappresentato nel proprio precedente parere prot. n. 186.06.11 già citato secondo cui come precisato dalla Presidenza del consiglio dei ministri nel parere n. 5044/2002 "non potendo riscontrare sul piano sostanziale una "terzietà" e sostanziale distinzione tra i medesimi Centri rispetto alla Regione, ed integrando il rapporto tra i due soggetti una forma di delegazione intersoggettiva che non fuoriesce dalla sfera amministrativa della Regione", il predetto Dipartimento per le politiche comunitarie conclude che "eventuali affidamenti diretti da parte della Regione ai CIAPI di Palermo e di Priolo appaiono legittimi e conformi ai principi comunitari in materia trattandosi di affidamenti "in house".


Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.




3. Si ricorda che in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2008 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale